Al giornalista Marco Travaglio è stato fatto carico da più parti di non avere rispettato la regola del contraddittorio, esprimendo, durante il programma Rai “Che tempo che fa” condotto da Fazio, valutazioni critiche sul presidente del Senato Schifani in sua assenza. Questa linea di pensiero non è condivisibile perché è estranea al nostro ordinamento giuridico ed è pericolosa per la libertà di manifestazione del pensiero.La contestualità del contraddittorio non è prevista da alcuna norma.
Anzi, il fatto che la legge preveda il diritto di rettifica sta a significare che per il nostro ordinamento è normale la replica successiva. Imporre il contraddittorio contestuale significa introdurre un limite preventivo all’informazione giornalistica, in contrasto con l’art. 21 della Costituzione. Interpellare preventivamente la persona oggetto di informazioni critiche è una buona regola da seguire quando vi sia ragione di ritenere che questi possa contribuire al completamento dell’informazione con notizie utili. Il mancato rispetto di questa regola comporta però soltanto la conseguenza che, ove per il mancato interpello dell’interessato l’informazione risulti incompleta e non veritiera, il giornalista potrà essere chiamato a rispondere dell’omissione.In questo caso Travaglio ha fatto riferimento a notizie pubblicate in due libri, contro i cui autori Schifani non risulta avere presentato querela per diffamazione. Ora che il presidente del Senato ha deciso di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà questa a stabilire se Travaglio abbia riferito notizie false e diffamatorie.In attesa della pronuncia dei giudici, egli non può essere processato in sede aziendale per non avere rispettato regole che non esistono, tanto più che nessuno è in grado di affermare che le notizie da lui riferite non siano veritiere.
Domenico D'Amati
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